|
|
|
| Scritto da Redazione |
| Mercoledì 11 Marzo 2009 15:25 |
Disegno di Legge 1078
Oggi 11 marzo è posto all'ordine del giorno del Senato la discussione su disegno di legge n° 1078 che all'art. 20 bis sub. 20.0.9 modifica sostanzialmente l'attività di mediazione creditizia. Non sappiamo ancora se il Governo porrà la fiducia o, in ogni caso, vista la complessità dell'articolato, saranno contingentati i tempi di intervento per ogni forza politica.
Proposta di modifica n. 20.0.9 al DDL n. 1078-RF 20.0.9 IL GOVERNO APPROVATO Dopo l'articolo 20, inserire il seguente: «Art. 20-bis. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria) 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. 2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale; b) estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento; c) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale decreto legislativo, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela; d) coordinare il decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del medesimo decreto legislativo, contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con la legge 2 aprile 2007, n. 40; e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V e all'articolo 155 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario; 3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni; 4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le integrazioni e le modifiche necessarie a: 1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali; 2) istituire un organismo associativo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria e di vigilare sull'attività degli stessi, proponendo alla Banca d'Italia l'adozione delle misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al successivo punto 3) prevedere che in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, l'autorità di vigilanza ne proponga lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze; 3) prevedere che con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al punto 2 e sia individuata la disciplina: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle regole di condotta che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria osservano nel rapporto con la clientela; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti; 4) prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e/o della cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni accessorie, disciplinando le modalità per l'irrogazione delle sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti sanzionatori; 5) prevedere la possibilità di presentare ricorso, avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e sanzionatorie assunte dall'organismo o dalle sue eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca d'Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla delibera adottata dall'organo di vigilanza, dinanzi al giudice ordinario; 6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi; 7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza; 8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina; 9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività e prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni; 10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». |
| Ultimo aggiornamento Domenica 22 Marzo 2009 15:44 |






